NOVITA’ FISCALI 2018

Di seguito alcune delle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2018 che interessano i Circoli AICS.

 

ABROGAZIONE SCHEDE CARBURANTE

A decorrere dal 1° Luglio 2018 è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante.

Gli acquisti dovranno essere documentati da fattura elettronica. Ai fini della deducibilità del costo/detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti devono essere pagati esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

A decorrere dal 1° Luglio 2018 è disposto il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1000 a € 5000.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione da parte dei datori di lavoro/committenti va corrisposta tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti metodi:

  • Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore.

 

NUOVE SCADENZE FISCALI 2018

  • Riconfermata la scadenza al 31.10.2018 per REDDITI, IRAP e 770

Anche per il corrente anno  la presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e del 770 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, viene confermata al 31 Ottobre 2018.

  • Spesometro

Viene concessa la facoltà dal 2018 di presentare la Comunicazione Dati Fatture con scadenza semestrale anziché trimestrale. L’invio dei dati del secondo trimestre o del primo semestre viene posticipato dal 16 al 30 Settembre.

 

AUMENTO DELLA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

A partire dal 1° Gennaio 2018 il tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284, cod. civ. passa dallo 0,1% allo 0,3%.

 

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 63) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2018. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

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