• HOME
  • CHI SIAMO
    • AICS TORINO
    • AICS Nazionale
    • RICONOSCIMENTI
    • STATUTO E REGOLAMENTO
    • ORGANI DIRETTIVI
  • AFFILIAZIONE
    • AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE 2021-2022
    • Come Affiliarsi
    • I vantaggi dell’affiliazione Aics
    • REGISTRO NAZIONALE APS
    • AREA RISERVATA PER LE ASSOCIAZIONI AICS TORINO
  • TESSERAMENTO
    • TESSERAMENTO AICS 2021-2022
    • ASSICURAZIONE
  • SETTORI
    • AMBIENTE
    • CULTURA
      • VANCHIGLIA 3 – SPAZI DI CONNESSIONI CREATIVE
        • Magicavalle Festival
    • EDUCAZIONE
      • GIOVANI A MIRAFIORI – MIRAFUN
    • Formazione
      • ESPERTI IN SALOTTO 5.0 – VIDEO GALLERY
    • SOCIALE
      • SPAZIO FAMIGLIE NEGARVILLE
    • SPORT
      • Arti Marziali
        • AIKIDO
        • JUDO
        • KARATE
        • KRAV MAGA
        • TAIJIQUAN
      • Badminton
      • DANZA
  • CONVENZIONI
  • TRASPARENZA
    • AICS TORINO
    • ASSOCIAZIONI AFFILIATE
  • STAMPA
  • VANCHIGLIA 3
  • CONTATTI
AICS Torino
  • STAMPA
  • CONTATTI
  • PRIVACY POLICY
AICS Torino
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • AICS TORINO
    • AICS Nazionale
    • RICONOSCIMENTI
    • STATUTO E REGOLAMENTO
    • ORGANI DIRETTIVI
  • AFFILIAZIONE
    • AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE 2021-2022
    • Come Affiliarsi
    • I vantaggi dell’affiliazione Aics
    • REGISTRO NAZIONALE APS
    • AREA RISERVATA PER LE ASSOCIAZIONI AICS TORINO
  • TESSERAMENTO
    • TESSERAMENTO AICS 2021-2022
    • ASSICURAZIONE
  • SETTORI
    • AMBIENTE
    • CULTURA
      • VANCHIGLIA 3 – SPAZI DI CONNESSIONI CREATIVE
        • Magicavalle Festival
    • EDUCAZIONE
      • GIOVANI A MIRAFIORI – MIRAFUN
    • Formazione
      • ESPERTI IN SALOTTO 5.0 – VIDEO GALLERY
    • SOCIALE
      • SPAZIO FAMIGLIE NEGARVILLE
    • SPORT
      • Arti Marziali
        • AIKIDO
        • JUDO
        • KARATE
        • KRAV MAGA
        • TAIJIQUAN
      • Badminton
      • DANZA
  • CONVENZIONI
  • TRASPARENZA
    • AICS TORINO
    • ASSOCIAZIONI AFFILIATE
  • STAMPA
  • VANCHIGLIA 3
  • CONTATTI
Share
You are reading
GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE PER I VOLONTARI
GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE PER I VOLONTARI
Home
NEWS FISCALI E ISTITUZIONALI

GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE PER I VOLONTARI

28 Settembre 2021 News, NEWS FISCALI E ISTITUZIONALI

Sarà necessario dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 anche per i soggetti esterni. Entro il 30 settembre il Comitato tecnico scientifico rivedrà i criteri per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative

È ufficiale: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (green pass) sono obbligatori nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Lo stabilisce il dl 127/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n. 226 del 21 settembre 2021.

L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi lavorativi pubblici o privati, anche sulla base di contratti esterni.

In altre parole, lo stagista, il consulente, l’esperto e il volontario – per accedere e svolgere la propria peculiare attività in luoghi pubblici e privati in cui è svolta un’attività lavorativa – sono tenuti al possesso e all’esibizione del green pass. Questo riferimento espresso ai volontari è sicuramente di estrema rilevanza, dato che, sino all’emanazione di questo dl, i volontari non sono mai stati citati nei provvedimenti emergenziali adottati in merito al green pass.

Il provvedimento – oltre ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante questa estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde – rafforza anche il sistema di screening, prevedendo l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, d’intesa con il Ministro della salute.

Nello stesso decreto legge sono presenti disposizioni relative alla prossima revisione delle misure di distanziamento sociale e al sostegno dello sport di base.

VEDIAMO IN DETTAGLIO LE MISURE

-Cosa cambia nel lavoro pubblico

Il decreto legge prevede che tutto il personale delle amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della certificazione verde. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Come detto, il possesso e l’esibizione, su richiesta, del certificato verde sono richiesti per accedere a questi luoghi di lavoro anche ai soggetti che lì svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato.

Sono i datori di lavoro a dover riscontrare il rispetto delle prescrizioni. Nello specifico, entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli sono effettuati, se possibile, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Il dl precisa inoltre che i datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il dl prevede che il personale interessato, se comunica di non possedere il green pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

-Cosa cambia nel lavoro privato

Sono tenuti a possedere e a esibire, dietro richiesta, i certificati verdi, coloro che prestano attività lavorativa nel settore privato.

Come detto, il possesso e l’esibizione, su richiesta, del certificato verde sono richiesti per accedere a questi luoghi di lavoro anche ai soggetti che negli stessi luoghi svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato.

Al pari del lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover salvaguardare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno posti in essere, preferibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro individuano poi i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.

Il personale interessato, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde. In particolare, per dette imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di green pass.

-Le altre misure

Presenti anche indicazioni per la revisione delle misure di distanziamento per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative e previsioni a sostegno allo sport di base.

In particolare, entro il 30 settembre 2021, in ragione dell’estensione dell’obbligo di green pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Comitato tecnico scientifico (Cts) dovrà esprimere un parere in ordine alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi in cui si svolgono attività:

  • culturali,
  • sportive,
  • sociali,
  • ricreative

La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.

Inoltre, preso atto della pesante crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il provvedimento prevede che le somme già trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi (art. 44 dl n. 73/2021) e non utilizzate entro il 15 settembre 2021 sono riassegnate, entro il 15 ottobre 2021, per il cinquanta per cento al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” e per il restante cinquanta per cento al “Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale”.

 Articolo di Chiara Meoli per cantiere Terzo settore

Fonte: www.forumterzosettore.it

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Articolo precedente OPERATORE OLISTICO NICOLA CAPRIO
Articolo successivo DIRITTIBUS ARRIVA ALLO SPAZIO FAMIGLIE NEGARVILLE!

TI POTREBBE INTERESSARE

CONVOCATA L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI AICS E FORMAZIONE GRATUITA "È ORA"
12 Maggio 2022

CONVOCATA L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI AICS E FORMAZIONE GRATUITA "È ORA"

TRA RIFORMA DELLO SPORT E RIFOMA DEL TERZO SETTORE, FORMAZIONE GRATUITA "È ORA"
11 Maggio 2022

TRA RIFORMA DELLO SPORT E RIFOMA DEL TERZO SETTORE, FORMAZIONE GRATUITA "È ORA"

LUCA BONO "L'ILLUSIONISTA" A TEATRO - CONVENZIONE PER I SOCI AICS
4 Maggio 2022

LUCA BONO "L'ILLUSIONISTA" A TEATRO - CONVENZIONE PER I SOCI AICS

Facebook
Aics Torino
Aics Torino
Aics Torino
‼️DOMANI E DOMENICA SAREMO LIVE DALLE 8.30‼️

Segui sul sito www.aicstvtorino.com la diretta della Gara Interregionale Nord-Ovest Italia di Ginnastica Ritmica

#aicswebtv #weareaics #InAicsPartecipareAbbatteIMuri #aicsforyou #aicssport

AiCS AICS Piemonte AICS Biella APS AICS TV Torino
Aics Torino
4    Guarda su Facebook
Aics Torino
Aics Torino
Oggi alle ore 21.00! Vi aspettiamo al Piccolo Teatro Comico! 💥👇
Aics Torino
   Guarda su Facebook

  • HOME
  • CHI SIAMO
  • AFFILIAZIONE
  • TESSERAMENTO
  • SETTORI
  • CONVENZIONI
  • TRASPARENZA
  • STAMPA
  • VANCHIGLIA 3
  • CONTATTI
  • Back to top
AICS Comitato Provinciale di Torino - Via Vanchiglia 3 - 10124 Torino
tel 011 238.63.72 - info@aicstorino.it
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Accetta Nega Impostazioni

Informativa Privacy
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA