QUALI QUALIFICHE PER LA COLLABORAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA?

Benché pochi se ne preoccupino, per quanto riguarda istruttori, allenatori e maestri di disciplina, la normativa italiana prevede in maniera precisa che ognuno di questi soggetti debba avere una certificazione rilasciata da:

  1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
  3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
  4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
  5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 1/2016 ha fissato in maniera chiara i parametri oggettivi (soggetto erogante) e soggettivi (soggetti percipienti) per ricondurre un compenso tra i redditi diversi, ma soprattutto riconosce al CONI il compito di certificare le associazioni e le società sportive e alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva quello di determinare le figure necessarie per garantire la pratica sportiva.  Quindi per diventare istruttori di una disciplina Sportiva bisogna intraprendere un percorso formativo organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti riconosciute dal CONI o altri Enti equiparati e per essere pagati con il comodo e semplice compenso sportivo, esente da tassazione fino a 10mila euro, bisogna che l’attività sia svolta nei confronti di ASD o SSD affiliate CONI, svolgendo mansioni utili alla pratica di sport dilettantistici, previo possesso di un titolo abilitativo rilasciato dagli enti sportivi (Federazioni, Discipline, Enti di Promozione).

La mancanza di uno di questi aspetti comporta la violazione delle legge e le relative sanzioni per lavoro nero in caso di controlli.

https://www.coni.it/it/news/primo-piano/162-coni/12751-compensi-erogati-dalle-societ%C3%A0-e-dalle-associazioni-sportive-dilettantistiche,-la-circolare-dell-ispettorato-nazionale-del-lavoro.html

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