Pillole di sicurezza nel mondo associativo: “Il Co.Co.Co. alla luce della riforma dello sport: una prospettiva sulla sicurezza sul lavoro”

A cura di Lavinia Legnani (LR Consulting)

Ben ritrovati al secondo appuntamento con le pillole della sicurezza, che ho sentore si trasformeranno presto in una newsletter infinita dal titolo “cronache di sicurezza”. 

Oggi avrei voluto farvi partecipi di un articolo dal titolo: il Co.Co.Co. alla luce della riforma dello sport visto con gli occhi di un consulente in sicurezza ed igiene sul lavoro ovvero un collage normativo a cui Einstein avrebbe risposto con le trasformazioni di Lorentz.

Immagino che voi vi stiate chiedendo che cosa ci azzecca Einstein con la sicurezza sul lavoro, e tanto meno con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa: fortunatamente non più di tanto visto che ai suoi tempi era piuttosto impegnato a sviluppare la teoria della relatività piuttosto che venire a capo per dare una definizione chiara e non interpretabile dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata  e continuativa

In realtà attraverso quelli che egli definì i suoi esperimenti mentali, o puro pensiero per immaginare esperimenti senza di fatto eseguirli, è riuscito a mio avviso a mettere in armonia i due decreti legislativi, che per puro caso sono rubricati con lo stesso numero: 81, e che tanto hanno creato confusione nel mio cervello:

il D.Lgs 81/2015 da cui ero partita per inquadrare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e che a forza di rimandi a decreti correttivi mi stava istigando ad acquistare un terzo monitor per avere una visone normativa globale (e da qui la definizione di collage normativo) 

ed il Decreto Legislativo 81/2008 che fortunatamente è mia materia  e che  all’art 3  (campo di applicazione) al comma 7 recita: nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.   PUNTO.                                                                                                    

 

Come ci sarebbe riuscito Einstein? Asserendo che ci sono due punti di vista per lo stesso evento. Quale dei due è corretto? Entrambi.

 

Sono certa, fino a qui, di essere riuscita a rendervi partecipi della mia confusione mentale, ma spero altrettanto di avervi reso un poco curiosi di leggere, nei prossimi articoli, quale, a mio avviso, è il punto di vista comune che può mettere in armonia l’interpretazione ai fini giuslavoristi con quello ai fini della sicurezza sul lavoro.

Tornando a noi. 

Mentre proseguivo nel mio collage normativo lungo una via iniziatica che aveva come punto di partenza il decreto legislativo 81/2015, e seguendo come una formichina il percorso normativo, che stranamente non ha indotto Normattiva a chiedere la sottoscrizione di un abbonamento per il tempo di permanenza sul loro sito, approdavo al Decreto legislativo 36/2021.

In sostanza il mio interesse era incentrato sull’art 25 del suddetto Decreto che stabilisce quanto segue: l’attività di lavoro sportivo può svolgersi sotto forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’ art. 2, comma 1, del  D.Lgs. n. 81/2015.                                                                                                                                  

Ritornavo pertanto all’art 2 comma 1 del D.Lgs 81/08 che però mi induceva a pensare che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, applicato anche anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità’ di esecuzione sono  organizzate dal committente non si applicassero come da art 2 lettera d): alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società’ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal  C.O.N.I.,  come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge  27  dicembre 2002, n. 289;

Peccato che a chiudere la lettera d) Normattiva abbia riportato 4 numeri tra parentesi che stanno a significare degli aggiornamenti all’articolo, e che per mia esperienza personale non rappresentano mai un buon segno; non posso nemmeno dirvi se sono buoni da giocarseli al lotto perché odio tali tipologie di giochi.                                 

Seguendo uno di questi quattro numeri scopro che:  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ha disposto (con l’art. 52, comma1, lettera d)) che “A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati:  […] d) l’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81”. 

In pieno delirio normativo, ed ormai rassegnata di poterne venire a capo in tempi brevi senza l’aiuto di un consulente del lavoro ( e per fortuna AICS ha in programma bellissimi momenti formativi a cui è assodato parteciperò, ma come allieva) ho pensato di prendere una pausa mentale e ritornare alla materia che tanto mi entusiasma ovvero la sicurezza sul lavoro. 

Pertanto, perdendo un po’ il doppio punto di vista di Einstein, mi sono domandata: se il legislatore ha pensato di definirlo lavoratore sportivo, che è una definizione a mio avviso abbastanza peculiare e “inquadrata” (perché non definirlo prestatore sportivo se non era sua intenzione dargli la valenza di LAVORATORE?), sia mai che lo abbia inteso tenendo a mente la definizione di lavoratore di cui all’art 2 del D. Lgs 81/08 Testo Unico Sicurezza ovvero:

  1. a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Il passo successivo è stato ritenere: sicuramente anche nel Decreto Legislativo 36/2021 il legislatore di turno avrà fatto un richiamo al Testo Unico Sicurezza o Decreto Legislativo 81/08. La visione improvvisa che mi si apre davanti del suddetto legislatore che sogghigna pensando io soffra di delirio da onnipotenza mi fa immediatamente ravvedere.

Così, oltre la delusione di essere ancora in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica competente per lo sport a disciplinare la sicurezza e la salute dei lavoratori sportivi si aggiunge quella di scoprire come in Gazzetta Ufficiale l’unico richiamo al Testo Unico Sicurezza del Decreto Legislativo 36/2021 è sbagliato.

Ora io sono pienamente consapevole che al momento noi tecnici della sicurezza siamo un po’ visti come gli ospiti indesiderati che si intrufolano di prepotenza  in un mondo dove abbiamo sempre aleggiato rimanendo in disparte (ricordo che la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, fortunatamente non si affaccia al mondo dello sport solo ora con la riforma ), come quelli che vogliono farvi spendere soldi per corsi di formazione, per l’elaborazione di complessi documenti che ritenete inutili, portatori di strategie del terrore in merito alla responsabilità dei Presidenti , ma farci tagliare addirittura fuori dal legislatore con questo escamotage mi sembra un po’ un azzardo.

Si perché benché si parli, ribadisco, di LAVORATORE l’unico richiamo al Decreto legislativo 81/08 è questo: (da Gazzetta Ufficiale)

Art. 32 Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

  1. L’attivita’ sportiva dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 25 e’ svolta sotto controlli medici, secondo ((disposizioni stabilite)) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le norme di cui al comma 1, ((possono, fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,)) prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ((le attivita’ sportive per ciascun lavoratore sportivo)) che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche’ l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attività’ sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

Peccato che il Decreto Legislativo 81/08 del 30 maggio 2018 sia composto di soli 12 articoli e 4 allegati, e benché tratti di un tema di attualità scottante (ogni riferimento è puro e casuale), non tratta di igiene e sicurezza sul lavoro. 

E’ infatti titolato: Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. (18G00096).

Sentendomi meritevole di riscatto sarò pertanto io ad illustravi quanto recita l’art 41 del Decreto Legislativo 81 del 2008 introducendovi il tema della Sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

Prima di addentrarmi nella norma vorrei però farvi riflettere su un pensiero che mio padre, imprenditore, mi tramandò quando ero piccola, ovvero del concetto di Impresa inteso come un cerchio. Vedi, mi diceva, se un giorno vorrai farti carico del mio posto tieni a mente che in un’impresa tutte le figure sono egualmente importanti e legate tra di loro a formare un cerchio. Forse l’unica cosa che mi può differenziare è il rischio di impresa, ma è un rischio che mi sono accollato consapevolmente quando ho scelto di fare l’imprenditore.

Non a caso mio padre era un cultore di Pierre de Coubertin, fondatore dei giochi Olimpici moderni, ed ideatore della bandiera che vede cinque cerchi rappresentare i continenti e, cosa ancora più significativa, la loro unione proprio grazie agli stessi giochi. 

Solo a fini meramente culturali, nel caso aveste figli che frequentano la scuola dell’obbligo i continenti sono sette, ma le Americhe del Sud e del Nord sono viste come un unico continente ed il settimo è l’Antartide che, come noto, non è abitato e quindi non potrebbe portare alcun atleta alle Olimpiadi.

Lungi da me voler equiparare l’attività sportiva all’attività di una un’impresa intesa nel senso puro del termine e sminuire la valenza dello sport ai fini sociali  proprio ora che si prospetta l’aggiunta di un nuovo comma all’articolo 33 della Costituzione che riconosce il valore educativo, sociale, e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme,  ma non è forse arrivato il momento di far sì che anche i lavoratori dello sport non equiparabili a lavatori subordinati, in primis i volontari che dovrebbero a mio avviso godere dello status di super eroi, facciano parte di quell’anello e siano tutelati per quanto riguarda la salute e la sicurezza come qualsiasi altro lavoratore?

Possiamo invece che ragionare queste figure, peraltro fondamentali anche per l’economia di un’associazione, in termini di costi aggiuntivi provare a batterci per loro affinché si possa trovare quel punto di congiunzione  per cui le associazioni possano fruire di agevolazioni fiscali o benefit anche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sgravandole di ulteriori costi ma non barattandoli con la salute e la sicurezza di chi non rientra nel Decreto Legislativo 81/08?

La domanda è semplice: potrei permettermi di immaginare un’associazione se non esistesse la figura del volontario? La mia risposta è no. La vostra? E se anche per voi fosse no è forse  arrivato il momento di immaginare i volontari e tutti i lavoratori sportivi indipendentemente dalla tipologia contrattuale come un anello del cerchio che compone l’Associazione?

 

Tornando all’excursus normativo ed in attesa  direi di partire da punti fermi e certi ovvero dall’art 41 del decreto legislativo del 81/08 che recita : (vi riporto solo le parti più significative)

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

  1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
  2. a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
  3. b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

 

  1. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
  2. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  3. a) idoneità;
  4. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  5. c) inidoneità temporanea;
  6. d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

  1. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

 

In sintesi:

La sorveglianza sanitaria sui lavoratori può essere effettuata dal medico competente che rilascerà il giudizio di idoneità alla mansione specifica in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati, per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo. (esempio attività di segretaria, movimentazione del materiale, preparazione degli attrezzi sportivi, trasporto atleti, manutenzione di locali ed attrezzature  ovvero tutti quei rischi che possono essere definiti connessi ai i processi di supporto all’attività sportiva.

La figura del Medico Competente si differenzia pertanto da quella di medico dello sport che certifica l’idoneità psicofisica del lavoratore.

Possono essere il Medico Competente ed il Medico dello sport la stessa figura?

Si ma in tal caso il Medico dello sport deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente:

  1. a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  4. d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 

 

Come capirete il tema è troppo articolato per affrontarlo in una newsletter (oltretutto credo che AICS mi abbia suggerito il titolo “pillole di sicurezza” per contenere la mia marcata propensione ad essere prolissa). Pertanto se siete interessati e volete approfondire potete mandare una mail a sicurezza@studiolrconsulting e alla segreteria di AICS: sono certa che riusciremo ad organizzare momenti formativi interessanti.

Voglio però lasciarvi con una riflessione (tra l’altro se volete rispondermi alle domande che vi ho posto in questo articolo od argomentare con riflessioni, dubbi, suggerimenti rimane valida la mail di cui sopra per trasformare tutto in argomenti formativi)

In base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 12-bis, e dall’art. 21 del D.Lgs. 81/08, i volontari sono equiparati ai lavoratori autonomi pertanto relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

  1. a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  2. b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il comma 4 dell’art 81/08 prevede che nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Ora per un classico autista di camion che trasporta merci, per chi guida un auto aziendale, chi conduce un escavatore e comunque tutti i mezzi di lavoro in genere, l’applicazione del comma di cui sopra è obbligatoria.

A voi che leggete, e che molto probabilmente siete anche genitori, non suona un po’ assurdo che un volontario che ad esempio trasporta ed accompagna persone disabili con automezzi appositamente attrezzati, magari ad una partita di calcio, ed a cui è richiesta la patente B, possa beneficiare della sorveglianza sanitaria e non sia obbligatorio che venga sottoposto agli accertamenti finalizzati alla verifica di 

assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti?

E’ vero che per il codice della strada vige il divieto il divieto di assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, e si può essere soggetti ai controlli alcolimetrici. ma esiste una differenza sostanziale tra le due ipotesi: nel primo caso mettiamo in atto il concetto di PREVENZIONE affinché incidenti riconducibili ad alcool e stupefacenti non possano accadere, nel secondo caso spesso andiamo semplicemente a sanzionare chi quell’incidente lo ha commesso.

 

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