Pillole di sicurezza nel mondo associativo: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

a cura di Lavinia Legnani LR Consulting

Il decreto legislativo 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e contiene una serie di norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che di fatto comporta che anche gli Enti Non Profit, sportivi e non, siano oggetti alla sua applicazione.

In particolare l’art 2 (definizioni) recita quanto segue: 

  1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
    a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.(omissis)

Il seguente articolo 3 (campo di applicazione) inoltre recita espressamente:

  • 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
  • 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
  • 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
  • 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26
  • 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (10), e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. (11)

E’ pertanto chiaro, e non soggetto ad interpretazione, che le Associazioni e Società Sportive, in quanto direttamente menzionate nel Testo Unico, sono sottoposte alla disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, se, per lo svolgimento delle proprie attività come da  statuto, si avvalgono della collaborazione di persone che svolgono la propria azione in forma gratuita o retribuita, professionale o amatoriale, coordinata o volontaria che sia; 

e, a maggior ragione, non vi è dubbio si se avvalgono di lavoratori subordinati; 

E, si ribadisce, indipendentemente dalla qualifica del prestatore, dalla loro grandezza ed organizzazione interna, gli Enti sono tenuti ad individuare i rischi collegati alle loro attività specifiche e ai luoghi in cui queste hanno luogo.

Tale valutazione si concretizzerà in maniera diversa a seconda della tipologia del rapporto che l’associazione intrattiene con hi collabora:

  • in caso di lavoratori subordinati, qualunque sia il loro numero, il Presidente dell’Associazione, individuato quale datore di lavoro ha l’obbligo, dopo aver valutato tutti i rischi di elaborare il documento previsto dall’articolo 28 ovvero il DVR Documento di Valutazione dei rischi.
  • in caso di altre tipologie di lavoro, compreso la forma del volontariato, il Presidente dell’Associazione/legale rappresentante ha sempre l’obbligo di fornire le informazioni dettagliate sui rischi specifici degli ambienti nei quali i volontari prestano la loro attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza che sono state adottate relativamente a specifiche attività.

Per mia espressa opinione personale ritengo che tra i due punti di cui sopra la differenza sostanziale sia nulla e piuttosto di carattere prettamente formale: 

  1. nel primo caso la valutazione del rischio deve sfociare in un documento (che mi auguro gli organismi di vigilanza comincino ad accettare in forma unicamente digitale e non più cartacea a far sì che almeno un’azione concreta per la collettività l’andremo a mettere in atto al di là di applicare o meno o meno quanto previsto dal T.U.);
  2. nel secondo caso il legislatore non ci impone una forma con cui dobbiamo andare a comunicare i rischi che abbiamo valutato. 

Sconsiglio vivamente la pratica, ma solo in questo caso, del mantenimento della tradizione orale, quando si tratta di sicurezza sul lavoro in quanto in caso di un controllo da parte degli organi di vigilanza abbiamo l’onere della prova.

 

Mi preme inoltre sottolineare come sia necessario che, prima dell’ingresso sui propri luoghi associativi, venga verificato che:

i lavoratori autonomi applichino quanto previsto dall’art 21 del TU a loro carico, ovvero devono:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; (2)
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

I volontari e i collaboratori a titolo gratuito devono:

  • munirsi di idonei dispositivi di protezione individuale
  • utilizzare le attrezzature conformemente a quanto disposto dalle norme di legge

Rimane pertanto in carico all’associazione o Società Sportivo l’obbligo di vigilare.

Purtroppo devo salutarvi, ma non senza rispondere alla domanda che sono certa tutti gli intrepidi ed impavidi lettori che hanno avuto il coraggio di arrivare a leggere fino a qui si stano ponendo.

Pertanto che cosa devo fare?

Vi rispondo semplicemente : leggete lo schema che trovate qui e non abbiate paura di seguire frecce e colori come Alice seguiva il Bianconiglio nel paese delle Meraviglie: sono certa che il Testo Unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro presto meraviglierà anche voi come ha fatto con me da ancora prima che nascesse (non vi svelo se in positivo o negativo!); 

In fondo inseguire Bianconigli è un’ottima idea. Certo, comporta rischi (che noi andremo a valutare). Come qualunque vera avventura. Ma solo chi ha il coraggio di spingersi nell’ignoto può precipitare in altri mondi. Come Alice. Mondi in cui tutto è possibile. Dove la realtà si fa estremamente mutevole. Un viaggio apparentemente senza senso che cela numerosi insegnamenti.

 

Allegato:

Schema SICUREZZALRC

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