News E Scadenze Fiscali!

CERTIFICAZIONI COMPENSI SPORTIVI
SCADENZA: 28 febbraio 2015 (prorogata al 2 marzo in quanto la scadenza cadrebbe di sabato)

Le associazioni sportive che dal 01.01.2014 al 31.12.2014 hanno pagato:
– indennità di trasferta
– rimborsi forfetari di spesa
– premi
– compensi
ai propri atleti e collaboratori nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica devono inviare o consegnare ad ogni singola persona entro il 02.03.2015 un documento (certificazione) riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2014.
Nel documento devono essere indicate anche le eventuali ritenute d’imposta pagate con Mod. F24.
Ricordiamo che la certificazione deve essere rilasciata per le somme effettivamente pagate nel periodo 01.01.2014-31.12.2014 e non anche per le somme relative al periodo 2014 ma pagate nell’anno 2015.
Gli assegni emessi, con indicata la data del 31.12.2014 o antecedente, anche se riscossi nel 2015, sono considerati pagati nell’anno 2014.

LA CERTIFICAZIONE PER GLI ALTRI COMPENSI
I Circoli AICS che dal 01.01.2014 al 31.12.2014 hanno pagato COMPENSI a lavoratori autonomi (medici, fisioterapisti, avvocati, geometri e simili) devono inviare o consegnare ad ogni singolo lavoratore entro il 02.03.2015 un documento (certificazione) riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2014 e di tutte le ritenute operate e versate con Mod. F24.
Ricordiamo che sono ricompresi anche i lavoratori autonomi aderenti al regime dei nuovi minimi anche se non soggetti a ritenuta
I Circoli AICS con personale dipendente devono inviare o consegnare entro il 02.03.2015 ad ogni singolo dipendente il documento riepilogativo delle somme erogate nel 2014 (Mod. CUD, dal 2015 mod. CU).
Invitiamo tutti i Circoli a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti sopraindicati; in caso contrario è opportuno provvedere tempestivamente all’invio delle certificazioni e dei Mod. CU.

CERTIFICAZIONI UNICHE
SCADENZA: 7 marzo 2015 (Prorogata 9 marzo 2015)

Quest’anno alla normale certificazione si aggiunge la Certificazione Unica.

il Decreto Semplificazioni ha previsto per i sostituti d’imposta l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei compensi corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, tramite il modello cosiddetto “Certificazione Unica”; tale obbligo non sostituisce ma si aggiunge a quello di consegnare/inviare ai percipienti le suddette certificazioni entro il 02/03/2015.

Nella Certificazione Unica devono essere indicati:
– i redditi erogati a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati;
– i compensi e le provvigioni pagati ai lavoratori autonomi e agli agenti
– eventuali redditi diversi (prestazione sportiva dilettantistica)

La Certificazione Unica deve essere inviata esclusivamente in via telematica tramite i canali Fisconline o Entratel, messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sul cui sito si trovano le istruzioni per l’iscrizione e l’utilizzo. In alternativa le associazioni dovranno rivolgersi ad un professionista abilitato.
La sanzione prevista in caso di omessa o errata trasmissione è di € 100,00 per ogni percipiente errato o non comunicato.

Se l'associazione ha solo compensi sportivi sotto i € 7500,00 non vi è l'obbligo di invio della certificazione unica entro il 9 marzo 2015.
se invece vi è stato anche un solo compenso con ritenuta (collaboratori o professionisti con p.iva), la certificazione andrà trasmessa per tutti i compensi, anche quelli con prestazione sportiva sotto i 7500 euro, con la scadenza prevista. (v. comunicato stampa allegato).

SPLIT PAYMENT

L’Iva delle fatture emesse dai fornitori nei confronti degli Enti pubblici non sarà più versata alle imprese che pertanto non dovranno più computarla come imposta a debito nella loro liquidazione periodica.

È quanto previsto dalla legge di Stabilità con lo Split payment P.A. (art. 1, comma 629, lettera B, introducendo l’art. 17 ter al DPR 633/1972 in materia di Iva). Il DM 23/1/2015 attuativo dello Split payment è stato pubblicato sulla GU n.27 del 3/2/2015.

Il meccanismo dello Split payment riguarda il pagamento di tutte le fatture emesse con indicazione dell'iva per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle diverse Amministrazioni pubbliche con l'esclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito e delle operazioni in regime di reverse charge.
La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.
Pertanto:
– tutte le fatture emesse dai fornitori entro il 31 dicembre 2014 saranno pagate per il loro totale (Imponibile + Iva) a favore del soggetto che ha emesso la fattura;
– tutte le fatture con Iva emesse dai fornitori con data a decorrere dal 1° gennaio 2015, con l'esclusione sopra citata, verranno saldate dal Comune applicando la scissione del pagamento: il Comune, all'atto del pagamento, trattiene la quota-parte dell'Iva che, nel caso di operazioni istituzionali, deve versare direttamente all'erario in nome e per conto dei fornitori, mentre nel caso di operazioni commerciali, deve computare nella liquidazione periodica mensile.
Al fine di consentire l’applicazione del sistema dello Split payment, il DM 23/1/2015 attuativo del meccanismo in oggetto, stabilisce che nella fattura emessa nei confronti del Comune deve essere riportata la seguente indicazione: “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.

Le associazioni in regime fiscale agevolato (L. 398/1991) rimarranno a credito d'iva del 50% , ma al momento non vi sono ancora chiare disposizioni su tempi e modi per un eventuale recupero.

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