Modello Eas

L'obbligo di presentazione del modello EAS è nato nell'anno 2009. L'Articolo 30 della Legge 28.01.2009 n.2 disponeva che gli Enti no Profit trasmettessero all'Agenzia delle Entrate il Mod. EAS entro il 31.12.2009.

La medesima Legge prevedeva che le associazioni di nuova costituzione inviassero il Mod. EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

In data 2 Marzo 2012 il D.L. n.16 (convertito in Legge 26.04.12 n. 44) ha introdotto la possibilità di presentare il Mod. EAS "tardivo".

Pertanto tutti gli Enti associativi che non hanno presentato il Mod. EAS nei termini possono presentarlo ora e devono contestualmente versare una sanzione di € 258.La risoluzione 46/E dell' 11.05.2012 prevede che la sanzione sia versata tramite Mod. F24 con il codice tributo 8114.Tuttavia la sanatoria è possibile solo a condizione che, al momento dell'invio, la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Approfondimenti suhttp://www.agenziaentrate.gov.it/

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