LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA: ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI NO PROFIT

a cura di Luigi Silvestri, Alessio Silvestri e Pier Luigi Ferrenti

FONTE NORMATIVA  , DECORRENZA  E OGGETTO.

La legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo a carico degli imprenditori che commissionano incarichi di lavoro autonomo occasionale, di comunicare preventivamente, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’avvio dell’attività  mediante SMS o per posta elettronica, con decorrenza dal 21 dicembre 2021.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito i primi dettagli operativi della norma dando la possibilità di sanare eventuali omissioni per il periodo transitorio entro lo scorso 18.01.2021 mediante apposita comunicazione a posteriori.

FINALITA’ DELLA NORMA

Con tale provvedimento legislativo è stato, in pratica, riscritto l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza del lavoro) che prevede il potere degli ispettori del lavoro  di sospendere  l’attività imprenditoriale  allorchè sia presente sul luogo di lavoro personale irregolare, in percentuale superiore al 10% del totale ,tenendo conto anche dei lavoratori autonomi occasionali ,privi di comunicazione preventiva. 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNCAZIONE PREVENTIVA

La nota dell’11 gennaio 2022 ha chiarito che l’obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operino in qualità di imprenditori, senza però soffermarsi nei dettagli dei soggetti esclusi.

Di certo, relativamente al mondo del non profit sono ,esclusi dall’obbligo tutte le associazioni   non esercenti attività di carattere commerciale, prive di partita iva .

Tale comunicazione sarà invece sicuramente dovuta   laddove vengano commissionati ,da parte dell’ente non profit con partita iva,  incarichi di lavoro autonomo occasionali, potenzialmente riconducibili all’attività commerciale esercitata.

Per gli Enti che invece esercitano oltre all’attività istituzionale anche un’attività commerciale ,possessori di partita iva ,nell’attesa di specifici chiarimenti e considerate le pesanti sanzioni previste, si ritiene  cautelativamente opportuna la comunicazione preventiva

AMBITO OGGETTIVO DELLE PRESTAZIONI DA COMUNICARE

Sono soggette all’obbligo della comunicazione i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., vale a dire alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

COME SI FA LA COMUNICAZIONE

La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale mediante l’invio di una mail   ad uno specifico indirizzo di posta elettronica semplice (NON PEC)  all’Ispettorato territoriale competente  ,il cui elenco completo è  allegato alla nota n. 29/2022.

Attenzione: l’ispettorato competente è in ragione del luogo dove si svolge la prestazione non la sede del committente.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

L’annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l’inizio dell’attività del prestatore.

SANZIONI

In caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

ALLEGATI:

Faq e chiarimenti redatti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.109 del 27 gennaio

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