Gli enti non profit nella Fase 2

Il nuovo Dpcm 26 aprile 2020 produrrà i suoi effetti dal 4 al 17 maggio, non detta nello specifico disposizioni nei confronti dei volontari ma contiene misure ed indicazioni che si applicano anche ai volontari e agli enti non profit in generale.
Nella “Fase 2” continuano anzitutto a poter essere svolte le attività svolte nell’ambito dei servizi sociali per soddisfare esigenze primarie di soggetti fragili e in condizione di bisogno (ad esempio anziani, disabili, persone senza fissa dimora).
Nello svolgimento delle attività richiamate al paragrafo precedente è ovviamente necessario che i volontari rispettino la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzino le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale (Dpi) e rispettino le accortezze igienico-sanitarie previste nell’allegato 4 del Decreto.
Negli spostamenti è necessario avere con sé il modulo di autocertificazione, indicando come motivazione lo “stato di necessità” e descrivendo l’attività svolta nell’apposito spazio. Qualora il volontario faccia parte di un’organizzazione, è importante che essa gli rilasci un’attestazione che certifichi la sua qualifica di volontario.

Spostando l’obiettivo dall’attività dei singoli volontari a quella degli enti, la più importante novità del dpcm del 26 aprile è il fatto che nell’allegato 3 compare fra i codici Ateco il n.94, che riguarda le “attività di organizzazioni associative. A dire il vero tale Codice compariva anche negli elenchi dei precedenti Dpcm ma era accompagnato dalla descrizione “attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali”, che si riferisce invece al Codice 94.1. Tale errore non vi è più e ad oggi potrebbero quindi, in teoria, ripartire le attività di moltissimi enti non profit caratterizzati da quel particolare codice: si tratta di enti associativi che in alcuni casi hanno personale dipendente o comunque retribuito, ma che nella maggior parte dei casi si avvalgono di volontari. Il Dpcm è però molto chiaro nel raccomandare in più punti ancora l’utilizzo del lavoro agile e a distanza, ed è altrettanto chiaro nel ribadire come l’eventuale ripartenza delle attività possa avvenire solamente in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Altra novità di rilievo, prevista dall’art.8 del Dpcm, è la riapertura dei centri diurni rivolti a persone con disabilità, la quale viene però subordinata all’emanazione di piani territoriali adottati dalle Regioni.

Rimangono sospese attività:

  • di manifestazioni organizzate, di eventi e di spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • di attività ludiche o ricreative all’aperto;
  • di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, e degli allenamenti collettivi, così come sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • dei servizi educativi per l’infanzia;
  • di ogni attività convegnistica o congressuale, fra le quali possono ricomprendersi anche le riunioni degli organi sociali.
  • dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

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