DPCM 18 ottobre 2020 – Normativa in materia di sport

Emanato il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus CoVid19.

Attenzione, in particolare, all’articolo 1- lettera G) che prevede la continuazione delle attività da parte delle associazioni sportive con l’indicazione che per gli sport da contatto l’attività potrà essere solo individuale. Il tutto ovviamente rispettando rigorosamente i protocolli nazionali AICS – https://www.aics.it/?page_id=81072 . La limitazione di orario alle 21 riguarda solo le sale gioco e non le associazioni sportive, culturali o ricreative (sempre che non ci sia attività di sala gioco, sala scommesse o sala bingo). Non potranno più essere organizzate manifestazioni e competizioni a carattere locale e provinciale ma solo quelle nazionali e regionali ovviamente con l’avvallo della Direzione Nazionale.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Per lo sport di base individuale, durante lo svolgimento dell’attività sportiva bisogna mantenere il distanziamento tra atleti di almeno 2 metri.

Per gli sport di contatto riportati in Allegato 1 – Gazzetta Ufficiale 13.10.20, come indicato dal suddetto DPCM- Art.1 punto 2, vista l’emergenza sanitaria, l’attività sportiva dilettantistica e l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto è consentita solo in forma individuale con distanziamento di 2 metri tra atleti. 

Si può svolgere l’allenamento con contatto fisico tra atleti solo se in preparazione ad eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico ( CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, o organizzati da organismi sportivi internazionali. Solo in questi casi è ammessa la pratica con contatto degli atleti della stessa unità competitiva (esempio: Coppia, duo, gruppo etc.).

Per contenere comunque il rischio di contatto tra i vari soggetti presenti alla lezione, evitare il continuo cambio dei componenti delle unità competitive.

In allegato al DPCM sono state emanate le linee guida (Allegato_A_Dpcm_18102020) con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio di contagio epidemiologico. 

Allegato Sport da Contatto : qui l’elenco degli sport da contatt0

DPCM_18_ottobre_2020

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