DECRETO DIGNITA’ E MODIFICHE AL PACCHETTO SPORT: LE NOVITA’ PER IL MONDO DELLE A.S.D / S.S.D

Dopo l’annuncio agli inizi di Luglio, un po’ a sorpresa, da parte del sottosegretario Giorgetti, il 13/07/2018 è arrivato in G.U. il decreto legge 87/2018 (battezzato “decreto dignità”) che con l’art.13 ha abolito la normativa della legge di bilancio sulla società sportiva dilettantistiche lucrative.
Questa nuova tipologia di Ente, creata con la finanziaria suddetta, ha alimentato non poche polemiche nel mondo sportivo diviso fra i fautori di un’apertura al mondo imprenditoriale della promozione sportiva, con la possibile ripartizione anche degli utili, rispetto ad altri che hanno continuato a sostenere la centralità della funzione sociale della promozione sportiva e la necessaria assenza dello scopo di lucro da parte degli Enti promotori.
La scelta del nuovo governo è stata di abolire in toto la nuova disciplina e con essa tutto il pacchetto di agevolazioni corredato (Iva ridotta, aliquota Ires dimezzata, contribuzione agevolata etc.)
Pur essendo state già costituite diverse S.s.d. lucrative, di fatto la normativa non è mai entrata in vigore in quanto il Coni non ha fatto in tempo a deliberare l’istituzione della sezione riservata a questa tipologia societaria.
Resta, pertanto, il problema per le stesse di dover deliberare una trasformazione giuridica oppure l’estinzione.
Come spesso capita quando si abroga sic et simpliciter un complesso normativo, si aprono ora una serie di problematiche  anche per il mondo dello sport dilettantistico non lucrativo, in particolare con l’abolizione dei commi 358 e 359 della finanziaria 2018.
Nello specifico, con l’abolizione del comma 358 che conferiva “solo” al CONI il potere di individuare le prestazioni sportive da agevolare fiscalmente, quali redditi diversi non tassati fino ad euro 10.000,00, ritorna il precedente stato di grande incertezza e confusione dettato dalla facoltà concessa ad ogni Federazione di stabilire, a propria discrezione, le mansioni rientranti fra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche (si rinvia per i dettagli all’articolo su “Collaborazioni sportive fra co.co.co e redditi diversi”).
Per quanto concerne il comma 359, il relativo testo di legge specificava che “i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m.” Tale disciplina conferiva certezza giuridica sulla tipologia dei redditi, sgombrando il campo da dubbi di natura giuridica e fiscale.
Con l’abrogazione del suddetto comma, è ipotizzabile che si configuri un nuovo scenario di incertezza con il prosieguo delle molteplici liti giurisprudenziali originate dalle divergenze di interpretazione tra gli enti sportivi dilettantistici e le presunzioni degli enti preposti ai controlli (Agenzia delle entrate, Inps, Inail).
La disamina appena effettuata descrive uno scenario in evoluzione che gioco forza dovrà subire ulteriori modifiche e che, complici anche le vicissitudini politiche degli ultimi mesi, appare nuovamente lacunosa, come confermato dalle parole del Ministro Giorgetti: “Abbiamo ereditato una situazione molto confusa. Fermiamoci un attimo, facciamo una legge organica che abbia normative su misura. E’ indispensabile per dare certezze a tutti.” (intervista del 16 Luglio 2018 pubblicata sulla Gazzetta dello Sport).

Da AICS.IT, A cura del Dott. Luigi Silvestri

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