COLLABORAZIONI SPORTIVE FRA CO.CO.CO E REDDITI DIVERSI: IL PUNTO SUL CONTROVERSO COMMA 358 DELLA FINANZIARIA 2018

Il mondo dell’associazionismo sportivo attraversa un periodo di grande incertezza a seguito dei provvedimenti legislativi contenuti nella legge finanziaria 2018, in particolar modo per la problematica dei compensi di cui all’art. 67 del t.u.i.r .

La Legge di Bilancio 2018 ha innovato profondamente la normativa in materia di compensi sportivi ,stabilendo che le prestazioni rese ai fini istituzionali in favore delle A.S.D. e S.S.D. (non lucrative) “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, pur essendo ai fini fiscali trattati come redditi diversi.

La problematica merita un’analisi molto dettagliata.

Si riporta di seguito il testo letterale del COMMA 358:

“Le prestazioni di cui all’articolo 2,comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a),del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.”

Il d.lgs 81/2015 aveva come scopo l’abolizione delle co.co.co, in generale ,tranne per casi specifici ,mirando a  ricondurre nell’ambito del lavoro dipendente i falsi co.co.co.

L’art 2 comma 2 lett.d  costituisce un’eccezione alla regola generale, prevedendo che la presunzione di subordinazione non si applichi:

  1. d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore  delle associazioni e società  sportive  dilettantistiche  affiliate  alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e agli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come
    individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge  27  dicembre2002, n. 289.

La grossa novità,sottovalutata da gran parte degli addetti ai lavori, non è tanto e solo l’inquadramento come Co.co.co dei compensi sportivi, ma il potere conferito “solo al CONI”di individuare le prestazioni “sportive” di cui lettera “d” precedente, da agevolare fiscalmente quali redditi diversi non tassati fino ad euro 10.000,00.

Per capire fino in fondo la novità ,occorre ricollegarsi alla circolare  n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro che aveva attribuito alle Federazioni sportive il compito di  individuare le  “mansioni rientranti […] fra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche”.

Alcune Federazioni (Ginnastica, scherma, ciclismo) avevano già ”individuato”, con apposite delibere, dette “mansioni” ,seguite a ruota da alcuni EPS che ritenevano di avere analogo potere in materia.

Dette Federazioni hanno provveduto a determinare un lungo elenco di “mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche”:dagli addetti agli arbitri ai dirigenti accompagnatori, addetti al magazzino,scout-men,assistenti tecnici,video terminalisti, etc.

Con la norma in esame, il legislatore ha posto fine alla disputa e all’autonomia decisionale delle Federazioni (ed EPS) con la conseguente inevitabile decadenza di validità di ogni delibera già adottata. Questa scelta, a parere di chi scrive, per due ordini di motivi:

  • Era alquanto anomalo che un potere del genere fosse attribuito alle Federazioni non da un provvedimento legislativo, ma da un provvedimento amministrativo senza alcun fondamento giuridico;
  • Si è voluto evitare che ogni singola Federazione fornisse, a proprio piacimento, interpretazioni “estensive”delle collaborazioni “sportive”, con inevitabili differenze da Federazione a Federazione e, conseguenti, incertezze applicative.

 

Il legislatore della finanziaria 2018 ha, dunque, attribuito il potere al Coni di individuare le prestazioni “sportive” meritevoli delle agevolazioni fiscali, da inquadrare come collaborazioni coordinate e continuative.

E adesso che fare ?

La gran parte della dottrina, visto il tenore letterale della norma, è orientata a ritenere applicabile, sin da subito, la normativa generale in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
In buona sostanza, consiglia di porre subito in essere gli adempimenti previsti per tale tipologia di rapporti (comunicazione preventiva al centro per l’impiego, tenuta del libro unico del lavoro, predisposizione dei cedolini paga mensili, etc).

Ciò comporterà un aggravio burocratico notevole e, ovviamente, maggiori  costi rappresentati dagli onorari da corrispondere ad un consulente del lavoro.

Chi scrive ritiene sia opportuno aspettare un chiarimento ufficiale da parte del Ministero del lavoro (che non dovrebbe tardare ad arrivare) prima di porre in essere gli adempimenti, per diversi motivi:

 

1) Necessità di una delibera del CONI.

Il Coni, come detto, dovrà individuare le “mansioni necessarie” ai fini sportivi.

In particolare, ci si chiede: sarà mai possibile che gli arbitri, i giudici di gara possano essere inquadrati come co.co.co, come tanti autori sostengono ? i premi corrisposti agli atleti per la vincita di gare,rientranti fiscalmente nell’ art 67 tuir,  potranno formare oggetto di cedolino paga?

Sembra assurdo e inverosimile che si possa arrivare a questo, oltre che praticamente inattuabile.

Appare auspicabile e possibile che il Coni individuerà alcuni rapporti come co.co.co da sottoporre agli adempimenti di cui sopra ed altri come redditi diversi tradizionali, senza gli adempimenti specifici dei co.co.co, ferma restando la disciplina fiscale/contributiva di favore.

 

2) Coordinamento normativo col comma 359 della finanziaria 2018.

I compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative – quantunque inquadrati come  co.co.co – resteranno fiscalmente  nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, e,continueranno ad essere esenti da contributi mentre,f iscalmente, si continuerà ad applicare il trattamento agevolato con l’incremento della soglia esente ad € 10.000,00 annui.
Tali agevolazioni sono escluse per le SSD lucrative, essendo il rapporto di collaborazione ”sportiva” inquadrato fra i redditi assimilati a lavoro dipendente.

Il legislatore potrebbe aver voluto rimarcare la differenza rispetto alle ssd lucrative (vedi  comma 359) consentendo, per la stessa tipologia di rapporto, una presunzione di redditi assimilati a lavoro dipendente per le lucrative e collaborazioni ex art 67 per le non lucrative, (si spera) senza addossare le non lucrative di tutti gli adempimenti burocratici tipici dei rapporti co.co.co.

3) Nessuna imposta o contribuzione.

Attendere un chiarimento ministeriale non dovrebbe comportare sanzioni, considerando che, comunque, non si tratterebbe di evasione in termini contributivi o erariali, ma vi sarebbero solo ed eventualmente, inadempimenti formali che nell’incertezza della norma potrebbero rimanere senza sanzioni.

Ovviamente, si seguirà con la massima attenzione l’evolversi della  normativa e della prassi e si provvederà con  tempestività a fornire gli opportuni  aggiornamenti di una normativa che sicuramente poteva essere scritta meglio .

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