AVVIO DEL RUNTS, CONTROLLO DOCUMENTI APS E NUOVE ISCRIZIONI: COSA AICS PUO’ FARE PER LE APS

a cura di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri

La scorsa settimana avevamo trattato gli aspetti legati alla fase della trasmigrazione delle APS nel RUNTS (aperta a partire dal 23 novembre) e all’iscrizione nei registri esistenti.

Oggi affrontiamo quelli legati al controllo dei documenti di ciascuna APS “trasmigrata” e alle nuove iscrizioni nel RUNTS (possibili a partire dal 24 novembre)

Seconda fase: Quando si conclude la trasmigrazione delle APS?

Ciascun ufficio competente del RUNTS, nei successivicentottanta giorni alla scadenza del 21 febbraio (data in cui ha termine la trasmigrazione dai vecchi registri), dunque entro il 20 agosto 2022, esamina la posizioni di ciascuna APS (art.1 comma 4 D.D. 561, art.31 comma 4, art. 32 comma 4 e art. 33 comma 3 D.M. 106).

Entro la stessa data (20 agosto 2022), l’Ufficio statale del RUNTS esamina la posizione delle APS nazionali (e dunque anche dell’AICS) per accertare se esse hanno i requisiti sia per essere iscritte come Rete Associativa (500 Enti del Terzo Settore – ETS- affiliati) sia come Associazione di Promozione Sociale (500 APS affiliate) (art.32 comma 4 D.M. 106).

Una volta concluso l’esame, l’ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente. (art.31 comma 7 D.M. 106)

Se entro il 20 agosto 2022 l’APS non riceve richieste di integrazione di documenti o nei suoi confronti non viene emanato un provvedimento di diniego all’iscrizione nel RUNTS, l’iscrizione s’intende perfezionata, anche se non vi è stato un esplicito provvedimento di accoglimento dell’iscrizione (istituto del silenzio assenso). (art.1 comma 4 D.D. 561)

Nel caso in cui le informazioni disponibili sulla base dati siano incomplete, il competente ufficio del RUNTS richiede all’APS le informazioni e i documenti mancanti, inviando la richiesta all’indirizzo PEC dell’Associazione o, in mancanza, al suo indirizzo e-mail, pubblicando inoltre sul portale del RUNTS l’elenco delle APS per le quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti.  (D.M. 106, art.31 comma 4, art. 32 comma 4, art.33 comma 4 ).

Il procedimento di iscrizione è sospeso (per non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sul portale del RUNTS) fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti 

L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS. (D.M. 106, art.31 commi 4 e 6, art. 32 comma 4, art.33 comma 4 ).

Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all’iscrizione, l’ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione all’ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. L’omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS. Anche in questo caso, il procedimento d’iscrizione è sospeso per non oltre 60 giorni. (D.M. 106, art.31 comma 8, art. 32 comma 4, art.33 comma 4 ).

Cosa dovranno fare le APS (Comitati e circoli affiliati) in questa seconda fase

Dovranno naturalmente aspettare l’emanazione del provvedimento di iscrizione (o i termini per il silenzio/assenso) e inviare i documenti eventualmente richiesti.

Tra i documenti che potranno essere richiesti, ci sono i bilanci degli ultimi due esercizi.

Potranno inviare documenti al RUNTS anche tramite il nostro Ente che, in quanto Rete Associativa, è legittimato a farlo ( art.8, comma 2, D.M. 106).

Sul portale del tesseramento, tramite il Comitato provinciale di appartenenza, è già possibile caricare tutti i documenti richiesti.

Quando sarà possibile chiedere nuove iscrizioni al RUNTS

Come abbiamo già accennato, la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021.  (art. 1 comma 6 D.D. 561 e art. 38 commi 1 e 2 D.M. 106). Dalla stessa data potrà essere fatta domanda di iscrizione tramite i notai per gli Enti di nuova costituzione che intendono conseguire personalità giuridica (art. 16 D.M. 106) o per gli Enti già in possesso di personalità giuridica ( (art. 17 D.M. 106)

Anche in questo caso, gli affiliati (tranne quelli che chiedono PERSONALITÀ GIURIDICApotranno farlo tramite il nostro ENTE, in quanto Rete Associativa. 

E’ infatti in via di completamento il software che consente ai nostri uffici di raccogliere tutta la documentazione necessaria all’iscrizione nel RUNTS e al suo periodico aggiornamento, e sarà pienamente funzionante entro pochi giorni. Allo scopo, a breve saranno comunicate tutte le modalità operative.

 

Fonte: www.aics.it

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