ASD E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO CONI. COME FARE?

Con delibere n°1566 del 20 Dicembre 2016 e n°1568 del 14 Febbraio 2017, il CONI ha ufficialmente riconosciuto 385 discipline sportive nazionali iscrivibili nel registro Coni. In conseguenza di tale decisione, a partire dal 01.01.2018 saranno eliminate dal registro un gran numero di Associazioni sportive dilettantistiche, esercenti esclusivamente attività quali, ad esempio, lo Yoga, il Burraco, il Paintball, il Crossfit e molte altre.
Sorge spontaneo interrogarsi in merito alle problematiche che dovranno affrontare tali asd che promuovono attività non più riconosciute dal Coni.
I principali problemi riguarderanno la perdita delle seguenti agevolazioni fiscali:

  • Perdita dello status di ASD, con la conseguente e necessaria modifica dello statuto;
  • Perdita delle agevolazioni su indennità e compensi per collaboratori sportivi (atleti, istruttori,ecc) fino a 7.500€ in regime di non imponibilità (art.67 lettera m del TUIR);
  • Perdita delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991,per eventuale attività commerciale svolta;
  • Perdita delle agevolazioni per “corrispettivi specifici”, ovvero la de-commercializzazione prevista dall’art. 148 comma 3 del testo unico imposte sui redditi per le attività svolte a favore dei soci ;
  • Perdita della possibilità di iscriversi nell’elenco dei soggetti beneficiari del cinque per mille.

Qualora l’A.S.D. eserciti esclusivamente attività non più riconosciute “ai fini sportivi” dal Coni, dovrà valutare tempestivamente l’opportunità di iscriversi ai registri regionali o nazionali di cui alla legge 383/2000, quale “associazione di promozione sociale”(se ancora non iscritta), ferma restando la necessità di esaminare lo statuto sociale e verificare la sua conformità alla disciplina vigente, per tale tipologia di associazione.
L’iscrizione come A.P.S. permetterebbe all’associazione di continuare ad usufruire delle agevolazioni per i corrispettivi specifici e di potersi iscrivere nell’elenco dei beneficiari del cinque per mille. Non va dimenticato, inoltre,che l’iscrizione come APS, negli attuali registri della promozione sociale ,consentirebbe un automatico accesso al R.U.N.T.S. quando lo stesso verrà istituito,permettendo di adeguare lo statuto sociale, senza fretta, in esenzione dell’imposta di bollo e di registro e aprirebbe, comunque,ad altre opportunità previste per le APS in generale ( partecipare a bandi pubblici,social bonus,beneficiare di erogazioni liberali da parte di terzi etc).
Si fa presente che l’A.I.C.S., le cui finalità assistenziali sono riconosciute con apposito decreto dal Ministero degli interni, offre l’opportunità alle associazioni APS affiliate,di poter gestire la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e dei familiari conviventi,presso la sede e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge,quale attività non commerciale.

Si rammenta ,infine, che l’A.I.C.S. ha la possibilità di iscrivere d’ufficio le associazioni richiedenti al registro nazionale di cui alla legge 383/2000 ,in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e previo controllo inerente la conformità degli statuti.
Quanto appena riportato rappresenta,allo stato, la soluzione naturale per tutte le asd che, seppure escluse dal registro Coni, svolgono innegabilmente un’attività socialmente rilevante, a favore di anziani ,bambini ,favorendo ,in genere, le relazioni umane e sociali di ampie fasce della popolazione.

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