ISTRUTTORI SPORTIVI: È OBBLIGATORIO AVERE UN DIPLOMA?

Questo articolo prende spunto da una interessante discussione avviata da diversi utenti appartenenti al gruppo facebook Comitato salviamo lo sport dilettantistico avente ad oggetto la regolamentazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività di istruttore sportivo.

Come sempre capita in questi casi si sono formati due fronti: quelli che affermano che per l’esercizio dell’attività di istruttore sportivo non occorra nessuna certificazione e chi, al contrario, sostiene che occorrano dei titoli.

Titolo per accedere ai compensi di natura sportiva

Il primo punto da chiarire è che il compenso ex art. 37 L. 342/2000 non è limitato al possesso di un titolo abilitativo. Questa forma di pagamento per le prestazioni svolte a favore delle ASD può essere utilizzata per le mansioni più disparate: istruttore, tecnico, allenatore, collaboratore amministrativo-gestionale ovvero attività di segreteria, addetto ad attività complementari allo sport praticato.

Va da sé che alcune attività potrebbero essere svolte da persone senza un particolare e specifico titolo di studio abilitativo (un accompagnatore degli atleti, ad esempio).

Il CONI e le Federazioni devono definire quali sono le attività da considerarsi necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali e autorizzate all’utilizzo dei precedenti 7.500 euro – oggi 10.000 – esenti. Attenzione, quindi, alle delibere in arrivo!

Lo scenario italiano degli operatori sportivi

Parlando di formazione degli operatori sportivi in Italia (dirigenti e tecnici), vi è da dire che la situazione è segnata da una forte disomogeneità, dall’instabilità del quadro di riferimento e dalla mancanza di percorsi di crescita professionale che riescano ad integrare efficacemente l’esperienza sul campo – ovviamente insostituibile – con la partecipazione a processi di formazione coerenti e capaci di impatto. A questo si aggiungono frammentazione, contraddizione, inadeguatezza anche rispetto al mutamento dei contesti e delle esigenze operative attuali delle organizzazioni sportive.

Nel tempo e nella maggior parte dei casi, gli operatori sportivi sono stati dei veri e propri autodidatti, motivati soprattutto dall’entusiasmo e dallo spirito associativo: pionieri, coraggiosi, “folli ed incoscienti”.

Ne consegue che una frazione consistente (ma comunque minoritaria) dei quadri tecnici ha usufruito di una preparazione generale di carattere scientifico-pedagogico (negli Istituti Superiori di Educazione Fisica o più raramente nelle Università), mentre la quasi totalità dei quadri dirigenziali non ha avuto alcun genere di formazione e preparazione al compito.

Per far fronte alle necessità del comparto, il CONI ha attivato un insieme di programmi, quali il “Piano nazionale di formazione dei quadri sportivi” e il “Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi”, basati sui 4 livelli della normativa europea in materia, ponendosi lo scopo di fornire la risposta efficace alla sfida del cambiamento in atto nel mondo della formazione dei tecnici sportivi nonché per veder riconosciuto il percorso/curriculum ed esperienza in qualsiasi altro paese dell’UE.

Per approfondire l’argomento ti suggeriamo la lettura di questo articolo, dedicato al progetto europeo di armonizzazione dei titoli e dei requisiti, denominato EQF-Sport.

Titolo per svolgere attività di istruttore sportivo

Benché pochi se ne preoccupino, per quanto riguarda istruttori, allenatori e maestri di disciplina, la normativa italiana prevede in maniera precisa che ognuno di questi soggetti debba avere una certificazione rilasciata da:

  1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
  3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
  4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
  5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).

Le competenze sportive del CONI sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (il decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e “la promozione della massima diffusione della pratica sportiva”, a norma dell’art.11 della Legge 15 Marzo 1997 n.59 e nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

A ciò si affiancano le competenze attribuite alle Regioni affidate dalla legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; legge 59/97, art. 7; Dlg 31/03/98 n. 112; fino ad arrivare alle recenti modifiche dell’art. 117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.

Tra le tante norme regionali citiamo la R.L. n. 61 del 01/10/2002 che all’art.8, 3° comma, sancisce che “nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina” precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo colui in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. oppure di titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie (ma in tal caso c’è da considerarsi professionisti).

In tanti commettono un errore fatale: i patentini devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.

La mancanza della certificazione da parte degli organismi sopra citati rende l’attestato o diploma pura carta straccia (dal punto di vista legale).

Il significato è che se un’associazione sportiva (federazione privata) erogherà direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e tecnici un titolo associazionistico con valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna garanzia legale e fiscale, a meno che l’associazione sportiva Italiana abbia stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. per il rilascio dei relativi attestati.

Federazioni, Associazioni ed enti che in Italia propongono formazione (talvolta fatta anche molto bene) NON a marchio e riconoscimento CONI, ma con valore PRIVATISTICO sono ad esempio: FIF (Federazione Italiana Fitness) ISSA ITALY, ELAV, FiSPIN, FISAC (Federazione Italiana sport acrobatici e coreografici).

RIBADIAMO:

Un diploma emesso ad esempio dalla FISAC (una qualunque delle federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato direttamente dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata: non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporti il logo dell’ente con il quale è affiliato.

Questo è quanto la Legge riporta.

Concludendo  

  • La laurea in SCIENZE MOTORIE è il gradino più importante per affrontare successivamente tutta la formazione possibile.
  • Per diventare istruttori di una disciplina Sportiva bisogna intraprendere un percorso formativo organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti riconosciute dal CONI o altri Enti equiparati (esempi: Accademia di Danza, ANMB, FIPD…)
  • Intraprendere un percorso per arricchire il proprio sapere tecnico legato al mondo dello sport, considerando il possesso di Laurea di base, è una scelta che andrebbe affrontata solo in base alle esigenze personali, e alla serietà, costo/beneficio, organizzazione didattica dei svariati corsi tecnici che ci sono in circolazione.
  • Dunque, dal momento che a titolo Legale, farà sempre fede il titolo Accademico Abilitante (Laurea) tutto il resto della formazione è per riempire i gap tecnici/pratici o per approfondire o tenersi aggiornati su discipline che spaziano nell’intero panorama dello sport. Considerando che laddove non sia previsto riconoscimento CONI, anche il valore privatistico di un percorso formativo può offrire garanzie di arricchimento tecnico e scientifico. Costi contenuti, organizzazione e la NON speculazione, aprendo tali corsi a tutti indiscriminatamente… fa il resto.

Come avrai capito non è un argomento da affrontare con superficialità: ASD avvisata, mezza salvata!

Visita il sito istituzionale del CONI (www.coni.it): scorri l’elenco delle federazioni, le discipline associate, gli enti di promozione riconosciuti e verifica che i titoli dei tuoi collaboratori ed istruttori siano in regola.

 

Fonti di questo articolo sono: Comitati regionali di Eps, CONI, Federazione Sportive Nazionali. Trattazioni sull’argomento da parte di esperti Legali in ambito associazionistico.

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